L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON È TENUTO ALLA CURA DELLA PERSONA

I ruoli dell’Amministratore di sostegno non includono la cura della persona, quindi non è responsabile del suo benessere fisico

Recentemente abbiamo dedicato all’Amministratore di sostegno un articolo, ma torniamo a parlarne oggi, approfondendo in particolare il punto relativo proprio ai compiti che spettano a questa figura. Innanzitutto ricordiamo che si tratta di una figura prevista dal nostro ordinamento, che si occupa di affiancare il soggetto debole – affetto da infermità o menomazione fisica o psichica – non in grado di provvedere ai propri interessi, sia esso anziano, disabile, alcolista, tossicodipendente, detenuto, etc. In sostanza, i compiti dell’Amministratore di sostegno possono essere vari: si tratta di tutti gli atti compresi nel decreto di nomina del Giudice Tutelare competente. Su questo aspetto riteniamo utile segnalare una recente sentenza della Corte di cassazione (sen. n. 7974/2016), depositata il 26/02 scorso, la quale afferma che il ruolo dell’Amministratore di sostegno è limitato alla gestione degli interessi dell’assistito, e NON si allarga anche alla cura della sua persona. In pratica, la sentenza ha stabilito che l’Amministratore di sostegno non può essere accusato e incriminato per abbandono di incapace, poiché questo tipo di reato può essere compiuto solo da chi rivesta una posizione di garanzia nei confronti dell’incapace – e non è il caso dell’Amministratore di sostegno. Quello che invece l’Amministratore è tenuto a fare, è relazionare periodicamente sull’attività svolta e sulle condizioni di vita del beneficiario. Così si legge: “In tema di abbandono di persone minori o incapaci, la Quinta Sezione ha affermato che l’Amministratore di sostegno non risponde del reato di cui all’art. 591 cod. pen. in quanto, salvo che sia diversamente stabilito nel decreto di nomina, lo stesso non è investito di una posizione di  garanzia rispetto ai beni della vita e dell’incolumità individuale del soggetto incapace ma solo di un compito di assistenza nella gestione dei suoi interessi patrimoniali”. Nello specifico del caso in oggetto, riporta un articolo, la Cassazione ha accolto il ricorso di una persona che era stata condannata per “abbandono di incapace”, in quanto la donna della quale era amministratore di sostegno fu trovata in pessime condizioni igieniche, e priva di cibo. Nel finesettimana, infatti, l’Amministratore di sostegno non aveva accudito la donna. Ebbene, la sentenza ha dunque stabilito che non spetta all’Amministratore di sostegno occuparsi di queste incombenze. Per questo motivo l’Amministratore di sostegno non può essere incriminato del reato di abbandono di incapace. I ruoli dell’Amministratore di sostegno NON includono la cura della persona, quindi non è responsabile del suo benessere fisico.

redazione

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