IL FONDO REGIONALE CON IL JOBS ACT: COSA CAMBIA

Tra le modifiche, l’erogazione di contributi per l’adeguamento dei luoghi di lavoro alle esigenze di chi abbia una disabilità o una ridotta capacità lavorativa

Il decreto legislativo n. 151/2015 muta le regole della legge 68/1999 .Tra le modifiche, l’erogazione di contributi per l’adeguamento dei luoghi di lavoro alle esigenze di chi abbia una disabilità o una ridotta capacità lavorativa. L’art. 14 della Legge n. 68/99 prevede l’istituzione, da parte delle Regioni, di un Fondo per l’occupazione dei disabili a cui destinare finanziamenti per la realizzazione di programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale.

L’art. 11 del Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act), modifica l’art. 14 della Legge n. 68. Con la modifica del comma 3 si precisa che confluiscono al Fondo regionale tutti i contributi dovuti dai datori di lavoro tranne quelli versati al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 della legge n. 68/99. Pertanto confluiscono nel fondo regionale: – gli importi di tutte le sanzioni amministrative previste dalla legge; – i contributi esonerativi ad eccezione di quelli versati al Fondo Nazionale di cui all’art. 13 della legge n. 68/99 (come quelli dovuti dalle imprese che “scomputano” dal prospetto informativo i lavoratori per i quali pagano un premio INAIL pari o superiore al 60 per mille); – i contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. Il Decreto Legislativo n. 151/2015 modifica anche il comma 4 dell’art. 14 legge n. 68/99 e, sostituendo la lettera b, prevede che il Fondo regionale eroghi contributi per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie: – all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitino in qualsiasi modo l’inclusione lavorativa; – all’istituzione del responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.

Precedentemente la lettera b del comma 4 art. 14 Legge n. 68/99 prevedeva l’erogazione di contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 13 della legge n. 68/99. Pertanto, il Fondo regionale eroga: – contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa delle persone disabili; – contributi per l’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche e per l’istituzione del responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro; – ogni altra provvidenza in attuazione della legge 68/99.

redazione

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