ASSISTENZA AI DISABILI, LA LEGGE 104 VALE ANCHE PER I CONVIVENTI

 

I tre giorni di permesso mensile retribuito sono la concreta espressione dello Stato sociale che paga una provvidenza tramite incentivi ai congiunti che si fanno carico di assistere un parente disabile grave. È uno strumento di politica socio-assistenziale, che favorisce l’assistenza dentro il cerchio familiare alla persona con handicap grave. È quindi illegittimo escludere da questa tutela – parola della Corte costituzionale, sentenza 213/2016 – il convivente con la persona disabile, e ciò in particolare nei casi in cui la convivenza si fonda su una relazione affettiva, tipica del rapporto familiare.

Le differenze tra convivenza e rapporto coniugale non esistono più quando si tratta di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave. Se così non fosse il diritto del portatore di handicap di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita verrebbe irragionevolmente compresso, solo in funzione di un dato normativo rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio. È perciò illegittimo in questo senso l’art. 33, comma 3, della legge 104/1992.

Si ricorda che i lavoratori dipendenti, che hanno il diritto di allontanarsi dal posto di lavoro per tre giorni al mese, sono in ordine di rigida classifica: a) il coniuge; b) parenti e affini di primo grado (figli, genitori, suoceri, generi, nuore); c) quelli di secondo grado (nonni, nipoti, fratelli, sorelle, cognati); d) in via residuale quelli di terzo grado (zii, figli di fratelli, bisnonni, pronipoti), ma solo se il coniuge e i genitori del disabile grave sono in una delle seguenti condizioni: 1) hanno più di 65 anni; 2) sono anch’essi invalidi; 3) sono deceduti; 4) mancano (celibi, divorziati, ecc.). Sempre in tema di permessi ex lege 104 la Corte di Cassazione (sentenza 17968/2016) colpisce ancora gli impiegati furbetti che prendono i tre giorni di permesso per curare gli affari propri. Una dipendente comunale in un trimestre ha utilizzato nel complesso 38 ore e mezza di permesso per assistere la madre disabile, in realtà per recarsi a Milano per seguire lezioni di un corso universitario. Il corso era articolato su tre giorni: l’interessata in modo scientifico prendeva in ogni settimana il martedì come permesso di studio e lunedì e mercoledì come legge 104. Con un apposito pedinamento i fatti reali sono emersi e da essi è scattato il licenziamento in tronco. L’impiegata ha spiegato nei vari gradi di giudizio che l’assistenza alla mamma veniva svolta di sera dopo il rientro dall’Università. Niente da fare: l’assistenza va fornita proprio durante le ore di permesso. L’interessata ha posto in atto una condotta: a) lesiva delle buona fede, privando il datore di lavoro della prestazione lavorativa; b) indebita nei confronti dell’Inps che paga l’indennità (pari alla retribuzione) per le ore di assenza.

Fonte: la Stampa del 06/02/2017 – Previdenza – Bruno Benelli.

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