L’amministrazione di sostegno, al pari di altre misure più risalenti nel tempo quali l’interdizione e l’inabilitazione, incide sulla capacità di agire del beneficiario, ma in modo certamente più misurato.
Essa è definibile come l’idoneità del soggetto di porre in essere manifestazioni di volontà idonee a modificare la propria situazione giuridica. Si acquista al compimento del diciottesimo anno, età in cui si presume che l’individuo possa consapevolmente curare i propri interessi e sia in grado di valutare la portata degli atti da porre in essere. Può beneficiare della figura dell’ amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Rientrano quindi nella delineata categoria: – persone anziane e/o disabili – persone che abusino di sostanze alcoliche e/o stupefacenti – pazienti oncologici in fase terminale o in stato di coma a condizione che la loro situazione non sia così grave da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi e da richiedere il ricorso all’interdizione per assicurare loro una maggiore protezione. Condizione necessaria è che queste persone siano in grado di manifestare i propri bisogni, le proprie aspettative ed aspirazioni tanto da far si che sia il Giudice quanto l’Amministratore non possano prescindere da esse. l’Amministratore di Sostegno si richiede con il ricorso da depositare presso la cancelleria del Giudice Tutelare competente in base alla residenza o domicilio del potenziale beneficiario. La nomina dell’Amministratore può essere richiesta dal: – beneficiario – coniuge – persona stabilmente convivente – parenti entro il primo grado, secondo grado, terzo grado e quarto grado – gli affini entro il secondo grado – tutore – curatore – pubblico ministero – dai responsabili dei servizi sanitari e sociali. L’amministratore può sostituire o affiancare il beneficiario; i compiti, il campo d’azione e le linee guida che devono informare l’attività dell’AdS sono sancite nel decreto di nomina dello stesso. Solo per portare qualche esempio, oltre alla cura di aspetti patrimoniali, all’AdS può spettare il potere-dovere di: proporre la residenza o il domicilio del beneficiario; elaborare per il beneficiario un progetto di vita; esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici, etc. Per tutti gli atti non ricompresi nel decreto, il tutelato mantiene la piena capacità ad agire. (…) Le procedure sono abbastanza snelle e i costi contenuti in quanto, di norma, per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un legale.
Fonte: http://www.disabili.com/legge-e-fisco
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