L’Inps sintetizza in quali casi è previsto il mantenimento dell’assegno di accompagnamento anche oltre i 29 giorni di ricovero, e cosa deve fare il cittadino con disabilità abbiamo dato conto nei giorni scorsi del messaggio Inps (messaggio hermes n. 3347 del 26/09/2023) che chiariva in quali casi si mantiene il diritto all’accompagnamento anche in caso di ricovero ospedaliero. L’istituto ha pubblicato, nel merito, un comunicato stampa, dove sintetizza quanto previsto.
Prestazione non sospesa oltre i 29 giorni
L’Inps ricorda di conformarsi a un consolidato orientamento giurisprudenziale, prevedendo che l’indennità di accompagnamento sia corrisposta alla persona con disabilità anche in caso di ricovero in una Struttura ospedaliera, pubblica o convenzionata con il sistema Sanitario Nazionale, per un periodo superiore a 29 giorni, qualora la struttura sanitaria non garantisca un’assistenza esaustiva.
In quali casi non viene sospesa l’indennità
Nel merito, l’indennità di accompagnamento non sarà sospesa nel caso in cui per il ricoverato sia necessaria la presenza continua di un familiare o di un infermiere privato per attendere a tutti gli atti quotidiani della vita, oppure nel caso in cui la presenza dei genitori per l’intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.
Cosa bisogna fare
Per poter continuare a percepire l’indennità di accompagnamento, il titolare – eventualmente per il tramite dell’amministratore di sostegno o il rappresentante legale – dovrà inviare una dichiarazione telematica all’inps al termine del ricovero, accedendo al sito www.Inps.it con la propria identità digitale o con delega (spid almeno di livello 2, cie o cns) e seguendo il percorso “sostegni, sussidi e indennità” > “per disabili/invalidi/inabili” > “dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”).
Attestazione dell’ospedale
La dichiarazione del cittadino con disabilità dovrà recare le date di inizio e fine ricovero e l’allegazione dell’attestazione fornita dalla struttura sanitaria in ordine al carattere non esaustivo dell’assistenza ivi fornita. Non dovranno essere allegati ulteriori certificati, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.
Fonte: Disabili.com – Legge & Fisco >Articoli Legge & Fisco, per approfondire.