Prima di avviare la procedura per l’assunzione di un lavoratore in casa propria, bisogna avere chiara la differenza tra badante e colf.
Si qualifica come “badante” il soggetto incaricato di assistere una persona più o meno autosufficiente, minore e non; quando si parla di “colf” si intende la persona incaricata di svolgere le quotidiane pratiche domestiche, come la pulizia, le commissioni, la cucina, ecc.
Si precisa che spesso, per esigenze familiari, è possibile che il ruolo di badante possa includere anche dei compiti normalmente assegnati a chi ha un lavoro di colf (e quindi debba anche cucinare, pulire la casa ad esempio), ma non è mai ammesso il caso contrario.
In Italia, dal 2023 sono aumentate le assunzioni di colf e badanti nelle famiglie, in media del 10%, sintomo del crescente numero di anziani bisognosi di cure.
Il lavoro di tali figure è regolato dalla legge n. 339 art.1 del 2 aprile 1958 per i lavoratori domestici che “prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro”.
A tal proposito, per il 2024 è stato introdotto il bonus badanti e colf con cui è previsto un esonero del 100% dal pagamento dei contributi previdenziali Inps e dei versamenti assicurativi Inail per 2 anni. Sono diversi gli inquadramenti che badanti e colf possono avere a livello contrattuale e affidarsi a consulenti esperti può essere un valido aiuto per preparare un contratto di assunzione della figura di cui si ha bisogno in casa.
Il nostro consiglio è di chiedere in ogni caso tutte le informazioni direttamente al Caf.
Giada Ranellucci
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