Il Tar Piemonte conferma la chiusura di una sala videolottery a Manta, in provincia di Cuneo, a cui il Comune aveva ordinato la rimozione degli apparecchi da gioco per la violazione del “distanziometro” previsto dalla legge regionale.
Nella sentenza pubblicata il 30 gennaio, riporta Agipronews, i giudici confermano che le sale dedicate rientrano a pieno titolo tra le attività di gioco sottoposte alla norma sulla distanza minima da luoghi sensibili come scuole e chiese, contrariamente a quanto sostenuto dai titolari della sala.
La legge regionale (e il regolamento comunale che da questa prende spunto) disciplina infatti «le distanze minime per la collocazione, con riferimento esclusivo alla mera presenza di apparecchi per il gioco, senza specificare o differenziare l’operatività di tali divieti a seconda della tipologia di locale in cui gli stessi si trovano».
Di conseguenza, «non risultano conferenti le argomentazioni dei ricorrenti che sostengono l’estraneità del proprio caso di specie dall’ambito oggettivo di applicazione del regolamento comunale per il solo fatto che le “sale dedicate” non siano incluse nelle definizioni» di sale giochi.
Quanto alla distanza insufficiente della sala videolottery da una casa di riposo – uno dei punti sensibili a cui la sala si trovava troppo vicina – il Collegio rileva che anche in questo caso il Comune aveva correttamente misurato sulla base del percorso pedonale più breve.
L’attività era risultata inoltre prossima a un giardino pubblico, pure questo considerabile uno spazio “off limits”. Le aree verdi pubbliche, conclude il Tar, sono infatti «definibili come luoghi di aggregazione giovanile nonché luoghi pubblici adibiti allo svago».